della ratiotec Italia S.r.l.
(1) Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito „CGV“) si applicano a tutti i contratti, forniture e altre prestazioni della ratiotec Italia S.r.l. (di seguito „Fornitore“), Località Bessicche 76/B, 15070 Tagliolo Monferrato (AL), P.IVA IT 02232970067, nei confronti di imprenditori e professionisti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (di seguito „Cliente“). Le presenti CGV non si applicano ai consumatori ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).
(2) Condizioni generali del Cliente che discostino, contrastino o integrino le presenti CGV divengono parte del contratto solo nella misura in cui il Fornitore ne abbia espressamente approvato l’applicabilità. Tale necessità di approvazione vale in ogni caso, ad esempio anche quando il Fornitore, a conoscenza delle condizioni del Cliente, esegue la prestazione senza riserva.
(3) Eventuali accordi individuali conclusi caso per caso con il Cliente (incluse pattuizioni accessorie, integrazioni e modifiche) prevalgono in ogni caso sulle presenti CGV. Per il contenuto di tali accordi fa fede il contratto scritto ovvero la conferma scritta del Fornitore.
(1) La presentazione di prodotti e servizi sul nostro sito web non costituisce offerta vincolante ai sensi di legge, bensì mero invito a ordinare.
(2) Il contratto si conclude solo con la conferma d’ordine scritta del Fornitore ovvero con l’esecuzione della fornitura.
(3) Le offerte del Fornitore sono formulate salvo vendita e senza impegno, salvo che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano un termine preciso per l’accettazione.
(1) I prezzi si intendono a partire dal magazzino del Fornitore, oltre all’IVA legale applicabile, salvo diverso accordo. Eventuali spese di spedizione, trasporto e imballaggio non sono incluse nel prezzo e saranno fatturate separatamente.
(2) Le fatture del Fornitore devono essere saldate, salvo diverso accordo, entro 30 giorni dalla data di fatturazione senza detrazioni.
(3) In caso di mora nel pagamento, il Fornitore ha diritto a calcolare interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali). Si riserva la possibilità di far valere un danno da mora superiore.
(4) Il Cliente può compensare o esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la propria pretesa sia stata accertata con effetto di giudicato o sia incontestata.
(1) I tempi di consegna sono indicati dal Fornitore al meglio delle proprie conoscenze, ma non sono vincolanti salvo che non siano stati espressamente concordati come tali.
(2) Se è concordato un pagamento anticipato per la fornitura, il termine di consegna decorre solo dal ricevimento dell’intero prezzo di acquisto presso il Fornitore.
(3) Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui siano ragionevolmente accettabili per il Cliente.
(4) Se la consegna diventa impossibile o notevolmente aggravata a causa di forza maggiore, scioperi, serrate, ingerenze delle autorità, carenza di energia o altri ostacoli imprevedibili, il termine di consegna si proroga per la durata dell’impedimento.
(5) Il rischio di perimento casuale e di deterioramento casuale della merce passa al Cliente al momento della consegna al Cliente stesso o al vettore, al trasportatore ovvero ad altri terzi incaricati dell’invio.
(1) La merce fornita resta di proprietà del Fornitore fino al completo saldo di tutte le pretese derivanti dall’attuale rapporto commerciale.
(2) Il Cliente è obbligato a trattare la merce con cura. Sequestri o altri accessi di terzi sulla merce soggetta a riserva devono essere comunicati senza indugio per iscritto al Fornitore.
(3) In caso di comportamento contrattuale inadempiente del Cliente, in particolare in caso di mora nel pagamento, il Fornitore ha diritto a riprendere possesso della merce soggetta a riserva. La ripresa di possesso non costituisce recesso dal contratto, salvo che il Fornitore lo dichiari espressamente.
(1) Le pretese per difetti del Cliente presuppongono che questi abbia adempiuto correttamente agli obblighi di controllo e di denuncia ai sensi dell’art. 1495 c.c. I difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto senza indugio, comunque non oltre 7 giorni lavorativi dalla consegna.
(2) In caso di difetto della merce, il Fornitore ha, a sua scelta, diritto ad adempiere sostituendo la merce mediante rimozione del difetto oppure mediante consegna di una cosa nuova priva di difetti.
(3) Se l’adempimento sostitutivo fallisce, il Cliente può, a sua scelta, richiedere una riduzione del prezzo o recedere dal contratto.
(4) Il termine di garanzia è di 12 mesi dalla consegna. Tale riduzione non si applica ai danni basati su violazione dolosa o gravemente colposa di un obbligo da parte del Fornitore né ai danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute.
(5) Le pile e le batterie sono considerate parti soggette a usura.
(1) Il Fornitore risponde illimitatamente per i danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute, per dolo e colpa grave nonché ai sensi della disciplina sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (artt. 114 ss. D.Lgs. 206/2005).
(2) In caso di violazione colposa lieve di un obbligo contrattuale essenziale („obbligo cardinale“), la responsabilità del Fornitore è limitata al danno prevedibile e tipico del contratto.
(3) Per il resto, la responsabilità del Fornitore per colpa lieve è esclusa, nei limiti consentiti dall’art. 1229 c.c.
(4) Le limitazioni di responsabilità di cui sopra valgono anche a favore degli ausiliari del Fornitore.
(1) Nella misura in cui il software costituisce parte della prestazione, al Cliente è concesso un diritto d’uso semplice, non trasferibile e non sottolicenziabile sul rispettivo software.
(2) Il software può essere utilizzato solo secondo la destinazione d’uso prevista. La riconversione in codice sorgente (decompilazione) è consentita solo nei limiti di legge (art. 64-quater Legge 22 aprile 1941, n. 633).
(3) Per prestazioni SaaS e cloud (ad es. ratiotec CONNECT) si applicano le condizioni particolari supplementari del rispettivo contratto di servizio.
(1) Le parti contraenti si obbligano a trattare come riservate, per tempo indefinito, tutte le informazioni confidenziali acquisite nell’ambito del rapporto commerciale e ad utilizzarle solo per le finalità pattuite contrattualmente.
(2) Per la protezione dei dati personali rimandiamo alla nostra informativa sulla privacy.
(1) Si applica il diritto italiano con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
(2) Per tutte le controversie derivanti dai contratti o ad essi connesse tra Fornitore e Cliente è competente in via esclusiva il Foro di Alessandria.
(1) Qualora singole disposizioni del presente contratto risultino invalide o lo diventino, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti si obbligano a sostituire la disposizione invalida con una disposizione valida che si avvicini quanto più possibile, dal punto di vista economico, alla finalità della disposizione invalida.
(2) Modifiche e integrazioni alle presenti CGV richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per la modifica della presente clausola sulla forma scritta.
Stato: settembre 2026